Roma - 5 giugno 2024 dalle ore 11:30 alle 16:30
Convegno di aggiornamento professionale riservato agli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.
E' stato deciso, al fine di venire incontro ad alcune richieste pervenute, di destinare 20 posti agli associati anche se non iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati o al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.
E’ in fase di organizzazione una cena per la sera del 4 giugno 2024 di cui forniremo le necessarie indicazioni circa il locale, orario e costo.
Gli iscritti al convegno interessati dovranno comunicare la propria partecipazione all’’indirizzo di posta info@il-trust-in-italia.it entro venerdì 31 maggio 2024.
Tribunale Benevento – 15 maggio 2024
Qualora le questioni prospettate dalle parti in un ricorso cautelare esigano il tipico approfondimento della fase di merito - nella specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale - e se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulti prevalente quello del soggetto privato – onerato dal complesso di adempimenti per la comunicazione del titolare effettivo e la rilevazione dei relativi dati, attività che all’esito della fase di merito potrebbero risultare non legittimamente imposte – rispetto a quello dell’Amministrazione, e non essendovi elementi per ritenere né serio né concreto il rischio dell’accertamento di una infrazione a suo carico per mancato recepimento della Direttiva UE n. 2015/849, come modificata dalla Direttive UE n. 2018/843, l’istanza cautelare proposta dal soggetto privato è meritevole di accoglimento.
Il proprietario che conferisca in trust un appartamento rimane solidamente obbligato con il trustee al pagamento degli oneri condominiali maturati qualora non dimostri di aver già trasmesso all’amministratore di condominio copia autentica dell’atto istitutivo. Infatti, considerato il tenore letterale della norma di cui all’art. 63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., la mera conoscenza da parte dell’amministratore dell’istituzione del trust, in qualsiasi altro modo essa sia avvenuta, non risulta sufficiente a far venir meno la solidarietà del debito.
Il trust, seppure istituito per finalità meritevoli di tutela, costituisce un negozio a titolo gratuito, che può essere revocato ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. ove determini un pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Approvato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Approvata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
Il sole 24 ore - mercoledì 29 maggio 2024
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