Roma - 5 giugno 2024 dalle ore 11:30 alle 16:30
Convegno di aggiornamento professionale riservato agli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.
L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta nei confronti dell’atto istitutivo di trust, pur se distinto dall’atto trasferimento dei beni al trustee, poiché tali atti sono fattualmente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.
Risposta ad interpello n. 90. Imposta di successione in caso di trust testamentario
Corte d’Appello Roma – 09 febbraio 2024
Anche solo una modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile l’esazione coattiva del credito, legittima la proposizione dell’azione revocatoria: a fronte del conferimento in trust di una pluralità immobili grava sul debitore l’onere di dimostrare di essere ancora proprietario di immobili di valore tale da garantire con ampiezza il credito della banca attrice.
Tribunale Latina – 12 febbraio 2024
Tribunale Patti – 28 febbraio 2024
La disciplina antiriciclaggio è volta ad evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità. Nella prospettiva europea, dunque, occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio. In quest’ottica il mandato fiduciario, alla luce dell’art. 31, par. 1 e par. 10 della Direttiva UE n. 2015/849, dell’art. 21, comma 3 e dell’art. 22, comma 5-bis del D.Lgs. n. 231/2007, è da considerare come istituto giuridico affine al trust, in considerazione del fatto che anche in esso si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato a un soggetto diverso dal proprietario e che il titolare effettivo rimane il fiduciante, determinando un effetto di mascheramento che il legislatore europeo intende contrastare.
Al fine di dimostrare l’esistenza di un diritto incondizionato alla devoluzione della propria quota prima del decorso del termine finale del trust (possibilità non prevista dall’atto istitutivo), non basta il fatto che la quota sia astrattamente determinabile dividendo con mero calcolo aritmetico la liquidità allo stato disponibile, posto che tale liquidità non corrisponde (o non è detto che corrisponda) a quella – ignota - che residuerebbe all’esito della definizione complessiva delle poste risarcitorie e di quelle relative al riconoscimento del dovuto al trustee per ogni attività svolta, tenuto altresì conto dell’eventuale attività processuale complessivamente sviluppata.
L’infruttuosa azione di recupero coattivo di somme richieste per morosità nel pagamento degli oneri condominiali di alcuni immobili conferiti in trust, legittima l’amministratore p.t. a proporre ricorso giudiziario semplificato per l’ottenimento dell’autorizzazione alla sospensione della fornitura dei servizi comuni presso dette unità abitative.
È soggetta ad azione revocatoria la compravendita di beni immobili in quanto il diritto di percepirne il prezzo, peraltro neanche corrisposto perché oggetto di compensazione, è senz’altro più volatile dei beni originari; revocabile è anche il successivo conferimento da parte degli acquirenti dei medesimi immobili in un trust da essi istituito.
Corte Suprema di Cassazione, III sez. civ. ordinanza n. 5085 – 26 febbraio 2024
(In One legale) Il creditore cessionario, quale successore a titolo particolare, è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio già promosso dal cedente a tutela del credito ceduto; gli effetti dell’azione già proposta risultano trasmessi infatti per effetto della stessa cessione al cessionario del credito a cui tutela l'azione revocatoria era stata avviata.