28-03-2024

Antiriciclaggio – udienza TAR 27 marzo 2024

Si è tenuta lo scorso 27 marzo l’udienza di discussione del ricorso di Assofiduciaria  relativo alla contestazione riguardante l’obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust.

Il Giudice ha annunciato che la decisione sarà pubblicata in tempi brevi.

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27-03-2024Tribunale Varese – 29 gennaio 2024 
Ai fini della declaratoria di inefficacia relativa, il creditore ben può esperire il rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica ex art. 2901 cod. civ. avverso un bene vincolato ex art. 2645-ter cod. civ. costituito per la realizzazione di un interesse meritevole di tutela, anche quando l’interesse perseguito dall’atto di destinazione si è già realizzato.
In tale giudizio, l’attuatore della destinazione non può essere considerato proprietario dei beni su cui è stato impresso il vincolo e, pertanto, non riveste la qualifica di litisconsorte necessario.
 

 

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24-03-2024Corte d’Appello Milano – 26 gennaio 2024
Contestata dall’Agenzia delle Entrate l’esterovestizione di una società che aveva realizzato una rilevante plusvalenza, non può essere accolta la domanda dei soci che, avendo aderito all’accertamento tributario, poi richiedono la quota parte di quanto speso a due persone che affermano essere state socie anche esse, ma attraverso trust e persone giuridiche, se non forniscono la prova che i trust e le persone giuridiche avessero convenuto un accordo simulatorio con gli altri soci e con tali due persone per figurare quali soci onde schermare queste ultime.
 
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22-03-2024Tribunale Lucca – 19 gennaio 2024
Se l’atto istitutivo prevede che il trustee può assegnare anticipatamente al beneficiario la quota a lui spettante trasferendogli l’intero valore nominale della stessa riportata in un “certificato di beneficio”, mentre il beneficiario che recede ha diritto al valore corrente della quota, deve ritenersi che vi sia una anticipata assegnazione del trustee quando questi, al momento della trasformazione della società costituita per svolgere una attività commerciale, ha chiesto ai beneficiari se intendessero o meno rimanere nel progetto (divenendo azionisti della società trasformata) e il beneficiario ha scelto di ricevere l’assegnazione anticipata della quota, con la conseguenza che al beneficiario spetta il valore nominale riportato nel suo certificato di beneficio.
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21-03-2024Corte appello Ancona - 29 dicembre 2023
Il requisito dell’anteriorità o posteriorità dell’atto istitutivo del trust va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale. La circostanza che nell’atto istitutivo venga dichiarata la finalità di tipo “solutorio” o “liquidatorio” non determina una situazione patrimoniale esente dagli effetti dell’azione revocatoria giacché, da un lato, la istituzione di un trust “a favore dei creditori” non assume la predetta funzione solo per la mera dichiarazione di intenti del disponente e, dall’altro, la creazione, nell’ambito del patrimonio del debitore, di un patrimonio autonomo e segregato con vincolo di destinazione contrasta con l’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 cod. civ., determinando limitazione alla normale esperibilità delle azioni individuali e pregiudizio anche per i beneficiari.
Appurato che la costituzione e la dotazione di beni in trust è idonea a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori e, quindi, a pregiudicarne le ragioni, il disponente che intende dimostrare l’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria deve, quanto all’eventus damni, provare l’assenza del rischio di pregiudizio dei creditori in ragione di adeguata capienza del patrimonio residuo nonostante gli effetti dell’atto mentre, rispetto alla scientia fraudis e alla scientia damni, se la prima è irrilevante (trattandosi di atti a titolo gratuito), riguardo alla seconda, occorre provare l’assenza di una seppure semplice conoscenza del danno recabile con il compimento dell’atto alle ragioni creditorie.
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21-03-2024Tribunale Parma - 12 gennaio 2024
È manchevole di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. il trustee del trust socio illimitatamente responsabile di una società di persone contro l’esecutività del decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto nei confronti della società e successivamente notificato anche al trustee del trust unicamente quale “socio rappresentante” della stessa.
A nulla rileva che l’atto istitutivo della società preveda l’esclusione dei soci dalla gestione e amministrazione della società nonché dalla responsabilità per le obbligazioni sociali. Tale doglianza, infatti, ben potrà essere eventualmente opposta qualora si decidesse di intraprendere l’azione esecutiva anche nei confronti dei soci della Società ingiunta.
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21-03-2024Tribunale Verona - 29 gennaio 2024

L’actio pauliana, in quanto inidonea a produrre un giudicato sull’esistenza del credito, può essere proposta anche da un creditore titolare di un diritto di credito ancora futuro o incerto, ragion per cui la revocatoria deve essere rigettata solo se manifestatamente infondata, temeraria o se sussistono fatti impeditivi o estintivi del credito dedotto dall’attore.

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20-03-2024Tribunale Forli – 2 gennaio 2024
Poiché l’atto di costituzione di vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645-ter cod. civ. al fine di soddisfare esigenze di studio e formazione, nonché di avviamento alla professione dei nipoti è un negozio unilaterale gratuito, senza l’immediato trasferimento di diritti reali in capo ai beneficiari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. promossa avverso l’atto costitutivo del vincolo dai creditori del disponente.
Il termine di prescrizione ex art. 2903 cod. civ. decorre dalla data in cui l’atto di disposizione patrimoniale è stato trascritto presso la conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.
La natura unilaterale e a titolo gratuito dell’atto di costituzione di vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645-ter cod. civ. esclude ogni rilevanza del requisito della partecipatio fraudis, ossia della consapevolezza dei beneficiari del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni creditorie, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria.
 
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20-03-2024Corte d’Appello Firenze - 12 gennaio 2024
L’azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur se diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro oppure in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. È legittima la proposizione di una domanda di revocatoria in via principale e di una domanda subordinata di accertamento di simulazione di un atto istitutivo di fondo patrimoniale.
L’atto istitutivo di un fondo patrimoniale sottrae i beni in esso conferiti alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ., vincolandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari. Tale atto dispositivo, pur essendo di per sé lecito e meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. e pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore, è suscettibile di pregiudicare i creditori del disponente la cui pretesa non sia sorta per la realizzazione dello scopo cui il fondo è preordinato (determinando il c.d. eventus damni). I creditori estranei a tali bisogni e pregiudicati dall’atto possono agire in revocatoria laddove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
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20-03-2024Tribunale Parma – 23 gennaio 2024 

Con riferimento al requisito dell’eventus damni in relazione al presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, è sufficiente che l’attore dimostri che il debitore era a conoscenza che l’atto dispositivo poteva recare pregiudizio alle ragioni creditorie.

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20-03-2024Corte d’Appello Napoli – 29 gennaio 2024 
L’atto di conferimento di beni in trust posto in essere dal disponente allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari ha natura gratuita ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria.
Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, il conferimento di beni in trust da chi ha appena assunto una garanzia fideiussoria per un rapporto di conto corrente è un atto dispositivo successivo al sorgere del credito a prescindere dal momento di effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente che il disponente, il quale ha conferito beni in trust dopo aver assunto una garanzia fideiussoria per un rapporto di conto corrente, abbia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che rilevi la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione.
Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente che l’atto di disposizione abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, poiché l’eventus damni può consistere in una variazione non solo quantitativa ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
 
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20-03-2024Corte d’Appello Trieste – 31 gennaio 2024

Chi si affermi proprietario dell’immobile intestato a un trust non può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di condanna pecuniaria, in forza della quale il creditore ha proceduto al pignoramento dell’immobile, ma deve promuovere opposizione all’esecuzione o agire per la dichiarazione di nullità del trust con conseguente dichiarazione del suo perdurante diritto di proprietà.

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20-03-2024Tribunale Bari – 12 gennaio 2024

L’intermediario finanziario è esonerato dal risarcire il danno patrimoniale subito dall’investitore che, dopo aver conferito in trust le azioni acquistate con la sua intermediazione, le abbia ricomprate in un momento in cui il loro prezzo era divenuto pressoché nullo, poiché tale operazione costituisce una scelta gravemente imprudente dell’investitore priva di collegamento causale con l’operato professionale dell’intermediario.

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20-03-2024Tribunale di Torre Annunziata – 07 dicembre 2023 

Concorrono con il fallito nel reato di bancarotta fraudolenta le società fiduciarie che, con coscienza e volontà, hanno permesso all’imprenditore dissestato di frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa. Tale cooperazione illecita ben può configurarsi qualora tali società fiduciarie, costituite con la sola funzione di offrire uno schermo ai soci di fronte ai terzi, trasferiscano tutte le partecipazioni possedute della società fallita ad una nuova società la cui proprietà sia indirettamente riconducibile ai discendenti dei soci ed il cui controllo sia affidato a società estere il cui capitale risulti detenuto da tre trust i cui beneficiari sono gli stessi discendenti dei soci.

 

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13-03-2024GAFI – 11 marzo 2024

Titolarità effettiva e trasparenza giuridica – Disposizioni.

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