ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 22 maggio alle ore 15:00 sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
CHIUSURA SEGRETERIA
Si informano i soci che venerdì 26 aprile 2024 la segreteria rimarrà chiusa.
Per ogni necessità inviare mail all’indirizzo di posta elettronica: info@il-trust-in-italia.it
La segreteria
L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta nei confronti dell’atto istitutivo di trust, pur se distinto dall’atto trasferimento dei beni al trustee, poiché tali atti sono fattualmente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.
Risposta ad interpello n. 90. Imposta di successione in caso di trust testamentario
Corte d’Appello Roma – 09 febbraio 2024
Anche solo una modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile l’esazione coattiva del credito, legittima la proposizione dell’azione revocatoria: a fronte del conferimento in trust di una pluralità immobili grava sul debitore l’onere di dimostrare di essere ancora proprietario di immobili di valore tale da garantire con ampiezza il credito della banca attrice.
Tribunale Latina – 12 febbraio 2024
Tribunale Patti – 28 febbraio 2024
La disciplina antiriciclaggio è volta ad evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità. Nella prospettiva europea, dunque, occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio. In quest’ottica il mandato fiduciario, alla luce dell’art. 31, par. 1 e par. 10 della Direttiva UE n. 2015/849, dell’art. 21, comma 3 e dell’art. 22, comma 5-bis del D.Lgs. n. 231/2007, è da considerare come istituto giuridico affine al trust, in considerazione del fatto che anche in esso si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato a un soggetto diverso dal proprietario e che il titolare effettivo rimane il fiduciante, determinando un effetto di mascheramento che il legislatore europeo intende contrastare.