ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 22 maggio alle ore 15:00 sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Relazione Revisori contabili
3. Deliberazioni sul Rendiconto economico
4. Nomina Collegio dei Revisori contabili – risultato votazione svolta tramite piattaforma ELIGO dalla giornata del 21 maggio dalle ore 15:00 fino al 22 maggio alla  medesima ora;
5. Varie ed eventuali

Il rendiconto economico, unitamente alla Relazione di immissione e alla Relazione del Collegio dei Revisori contabili sono pubblicati nell'area riservata 'Interna Corporis'.


03-05-2024

Corte Suprema di Cassazione, I Sez.Civ. ordinanza n. 8859 – 3 aprile 2024

(In One legale) L’aspettativa della ex moglie alle future rendite di un trust, del quale sia beneficiario l’ex marito ma dei cui proventi di gestione avesse beneficiato in costanza di matrimonio anche la ex moglie, allo stesso modo di ogni utilità connessa al patrimonio e al reddito dell’altro coniuge, non è idonea a fondare la pretesa all’assegno divorzile, la cui funzione non è quella di ricostituire il tenore di vita endoconiugale, bensì di garantire la possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, compensando l’ex coniuge per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, e in presenza di uno squilibrio che trovi ragione nelle scelte condivise durante il matrimonio.
La questione della contitolarità del patrimonio costituente un trust, alla cui formazione la ex moglie prospetti di aver contribuito e del quale assuma essere comproprietaria benchè la titolarità risultasse accertata giudizialmente in capo alla madre dell’altro coniuge, non è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.
 
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02-05-2024Corte Suprema di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza n. 2161 – 15 aprile 2024 
L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust non a proprio vantaggio ma per compiere gli atti di gestione nell’interesse di terzi.
La "segregazione" non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta di donazione in misura proporzionale.
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02-05-2024Corte d'Appello Firenze – 10 aprile 2024

Per sottoporre ad azione revocatoria il vincolo di destinazione ex art. 2645bis cod. civ. apposto ai beni dei fideiussori del debitore principale in epoca successiva all’insorgenza del credito è sufficiente la coscienza oggettiva del debitore di danneggiare le ragioni del creditore (scientia damni) restando, invece, irrilevanti sia l’intento concretamente perseguito dai debitori (consilium fraudis), sia l’estraneità degli interessi correlati al vincolo imposto rispetto al credito per il quale si procede.

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02-05-2024Corte giustizia tributaria secondo grado Abruzzo – 20 febbraio 2024  
La potestà impositiva ai fini ICI (oggi IMU) può essere esercitata nei confronti del trustee al quale i beni immobili sono stati trasferiti dato che egli, in assenza di personalità giuridica del trust, acquista tutti i poteri e i doveri del proprietario.
Sequestrati i beni immobili in trust, il loro proprietario rimane soggetto passivo IMU perché il sequestro comporta la perdita della sola disponibilità del bene e non della sua titolarità, diversamente dalla confisca.
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02-05-2024Tribunale Alessandria – 12 marzo 2024 
È infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del trust in persona del trustee a proporre azione di rivendicazione di un immobile qualora nell’atto di citazione il trustee venga individuato con nome, cognome e codice fiscale ed egli abbia firmato personalmente la procura al difensore, in quanto l’azione può ritenersi proposta dal trustee.
 
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02-05-2024Tribunale Bari – 11 marzo 2024 
Con riguardo alla configurabilità del difetto di legittimazione o di interesse all’opposizione, il trustee rappresenta il legittimato principale, sia sul piano processuale, in quanto soggetto correttamente attinto in via diretta dal pignoramento dell’immobile gravato da ipoteca, sia sul piano sostanziale, stante la titolarità formale in capo a questi del bene conferito nel trust e il suo conseguente potere di contrastare le altrui pretese espropriative.
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02-05-2024Corte d’Appello Venezia – 5 marzo 2024 
In presenza del credito di una società fallita nei confronti di due coniugi per prelievi ingiustificati effettuati quando gli stessi erano amministratori della società, devono essere dichiarati inefficaci ex art. 2901 cod. civ. nei confronti della società fallita l’atto istitutivo di trust nel quale la moglie sia stata indicata come trustee e il conseguente trasferimento di beni alla stessa da parte del marito avvenuti successivamente all’insorgere del debito restitutorio e nella piena consapevolezza (peraltro superflua, attesa la natura gratuita dell’atto) di entrambi coniugi dello stato di decozione della società.
 
 
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02-05-2024

Parlamento Europeo – 24 aprile 2024

Adottata in via definitiva la VI direttiva antiriciclaggio, insieme  al regolamento  “single rulebook” dell’UE  e all’autorità antiriciclaggio AMLA kun pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

22-04-2024Corte d’Appello L’Aquila – 21 marzo 2024
Chi, agendo con domanda revocatoria dell’atto di trasferimento di beni immobili insiti in accordi di separazione, ha contestualmente chiesto di pronunciare ogni conseguente statuizione utile a tutelare i propri diritti creditori sui beni immobili oggetto del giudizio, può ottenere la revocatoria del vincolo di destinazione impresso in sede dei medesimi accordi di separazione.
Il beneficiario di un vincolo di destinazione può avere interesse ad intervenire in un procedimento ove si svolga un’azione revocatoria che gli arrechi un eventuale pregiudizio, ma la sua posizione non proprietaria non impone il litisconsorzio necessario.
L’eventus damni che giustifica lo svolgimento dell’azione revocatoria avverso un atto di costituzione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-cod. civ. è rappresentato dall’incertezza o in ogni caso dalla preclusione ad un immeditato soddisfacimento del credito, provocato dall’imposizione del vincolo stesso.
 
 
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22-04-2024Corte d’Appello Firenze – 08 febbraio 2024
L’atto istitutivo di un trust a titolo gratuito da parte di un fideiussore, nel quale vengono fatti confluire beni immobili di proprietà del medesimo, costituisce un atto traslativo pregiudizievole delle ragioni dei creditori del cedente e dunque revocabile ai sensi dell’art 2901 cod. civ., in quanto tale atto rappresenta una segregazione del patrimonio del debitore volta a creare un vincolo sui cespiti che impedisce ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinando dunque una lesione della garanzia patrimoniale generica. Ai fini della configurazione dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente che determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio, che renda maggiormente incerto o difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito. Quanto alla scientia damni, l’atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un trust a titolo gratuito rende sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. la consapevolezza del debitore di arrecare un danno ai propri creditori.
 
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22-04-2024Tribunale Como – 16 febbraio 2024
È inefficace nei confronti della curatela del fallimento l’atto di cessione del ramo d’azienda stipulato dalla società in liquidazione a favore del trustee di un trust poiché tale cessione non solo determina una modificazione qualitativa del patrimonio della società, comportando una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dei creditori giacché il ramo d’azienda è stato ceduto, a fronte di un corrispettivo in denaro, ad un trust con scopi di tutela della famiglia, ma compromette altresì la stessa consistenza patrimoniale del debitore che, di fatto, si è spogliato di tutti i suoi beni.
Deve escludersi che i beneficiari del trust siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di cessione del ramo d’azienda al trustee del trust quando non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust: il mero interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari.
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22-04-2024Tribunale Milano – 06 febbraio 2024
Non può ritenersi responsabile di un danno economico a carico deibeneficiari finali di un trust per non aver diligentemente ed esattamente adempiuto le proprie prestazioni professionali il Notaio che ha provveduto alla registrazione dell’assegnazione di un compendio immobiliare agli stessi beneficiari poiché le iscrizioni e le trascrizioni che hanno privato di valore economico il compendio assegnato non erano state effettuate nei confronti del trustee che aveva provveduto all’assegnazione trascritta dal Notaio stesso. In particolare, poiché nel nostro sistema trascrizioni e iscrizioni sono eseguite sulla base del cd. criterio nominale e gli atti di dotazione sopra menzionati erano stati trascritti “in favore” del trustee e “contro” il conferente, devono ritenersi corrette le verifiche effettuate dal Notaio il quale ha dimostrato che le trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli allegate dagli attori erano state effettuate nei confronti del solo conferente, alcune anche nei confronti del primo trustee ma nessuna di esse nei confronti del nuovo trustee, che ha disposto l’assegnazione de qua e che, quindi, costituisce l’unico soggetto legittimato passivo alle iscrizioni pregiudizievoli in quanto soggetto titolare dei beni nei confronti dei terzi.
La responsabilità del Notaio nei confronti dei beneficiari finali di un trust deve essere esclusa anche rispetto all’ulteriore danno rappresentato dall’impossibilità di richiedere un finanziamento bancario in quanto la negazione della richiesta è stata resa nei confronti della società riconducibile agli attori e tramite la quale essi hanno fatto domanda all’istituto bancario e non nei confronti degli attori stessi.
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22-04-2024Tribunale Siracusa - 6 febbraio 2024
Perché il trust sia considerato fittizio si deve fornire l’effettiva prova che il disponente si sia riservato eccessivi poteri di ingerenza nell’operato del trustee o il trustee segua le direttive del disponente rinunciando ad esercitare i propri poteri. Per stabilire se l’atto istitutivo di trust contro cui sia proposta azione revocatoria sia anteriore rispetto al credito, il momento dispositivo si perfeziona con l’intestazione al trustee dei beni conferiti in trust. Il guardiano nominato con l’esclusivo compito di garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse cui è finalizzata l’istituzione del trust e di sorvegliare la correttezza del trustee nei compiti a lui affidati non è litisconsorte necessario rispetto all’azione revocatoria promossa contro l’atto istitutivo del trust.
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18-04-2024Corte d’Appello Napoli – 20 marzo 2024
Qualora sia stato soddisfatto l’onere di allegazione dei fatti, è infondato l’appello con cui si fa valere l’erronea identificazione dell’atto pubblico impugnato da parte dell’attore in primo grado (fondo patrimoniale invece di atto di destinazione ex art. 2645- ter cod. civ.), poiché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice.
Benché non determini il trasferimento della proprietà dei beni né la costituzione di diritti reali su di essi in senso proprio, ove ricorrano i presupposti previsti di cui all’art. 2901 cod. civ., è soggetto all’azione revocatoria ordinaria anche l’atto di destinazione di cui all’art. 2645 – ter cod. civ., poiché atto idoneo a compromettere la consistenza patrimoniale del debitore.
L’azione revocatoria può essere efficacemente proposta non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore, qualora sia volta a dichiarare l’inefficacia di un atto di destinazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ., posteriore alla garanzia, poiché l’elemento scientia damni può essere integrato anche dalla semplice consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.
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18-04-2024Corte d’Appello Lecce – 19 marzo 2024

L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta nei confronti dell’atto istitutivo di trust, pur se distinto dall’atto trasferimento dei beni al trustee, poiché tali atti sono fattualmente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.

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