18 maggio 2022 - Video formazione Zoom (dalle 16.00 alle 18:00)
Seminario organizzato dal Comitato Italiano dell'Arbitrato.
Il seminario è in fase di accreditamento ed è gratuito, previa registrazione sul sito https://comitatoitalianoarbitrato.it/
L’ex liquidatore di una s.r.l. il quale abbia trasferito l’intero residuo patrimonio sociale in trust al solo fine di esibire un bilancio di liquidazione che consenta la cancellazione della società dal registro delle imprese onde far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento risponde dei danni arrecati al fallimento della società.
I conferimenti di immobili in trust sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni e scontano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto non sono in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee, laddove solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione.
La segregazione delle quote di una s.r.l. in un trust autodichiarato il cui disponente-trustee è anche beneficiario e guardiano integra il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto ricorre la consapevolezza dell’esistenza del debito tributario e detto trust è un trust sham mirato a sottrarre le quote all’esecuzione del Fisco a carico del contribuente-disponente. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è astrattamente configurabile in capo a tutti i soggetti che hanno partecipato all’istituzione del trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust autodichiarato istituito dal disponente-trustee, fideiussore di una s.r.l. nei confronti di un istituto di credito, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente dimostrato che il patrimonio residuo è tale da soddisfare le ragioni del creditore, né può essere escluso per la preesistenza di una iscrizione ipotecaria sui beni in trust, mentre la scientia damni in capo al disponente-trustee, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (a vantaggio dei discendenti in linea retta del disponente-trustee), si desume dalla collocazione temporale dell’atto istitutivo, successivo all’assunzione dell’impegno fideiussorio e alla notifica del decreto ingiuntivo da parte dell’attrice in revocatoria.
Non risponde di bancarotta fraudolenta il trustee di un trust fittiziamente liquidatorio istituito dagli amministratori di una società al fine di evitare il fallimento (poi dichiarato), in quanto questi non era a conoscenza del risalente stato di decozione della società, non avendo con essa intrattenuto rapporti in precedenza e avendoli instaurati solo in occasione dell’istituzione del trust. Non risponde di bancarotta fraudolenta nemmeno il guardiano, in quanto era estraneo alla gestione del trust e a nulla rilevando che fosse il commercialista della fallita.
L’avviso di accertamento dell’IMU dovuta sugli immobili in trust è correttamente emesso nei confronti del trustee che, nel periodo di imposta cui si riferisce l’avviso, era in carica, a nulla rilevando la sua successiva sostituzione.
Il disponente che intenda sottrarre il conferimento di beni in trust agli effetti della revocatoria deve provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore agente in revocatoria. Siffatta prova non si dà qualora, pur avendo tale creditore iscritto ipoteca giudiziale sui beni non conferiti in trust, detti beni sono sottoposti a pregressa ipoteca volontaria, nonché a sequestro penale.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai nonni, fideiussori di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, per far fronte ai bisogni delle loro nipoti minori: la scientia damni in capo ai costituenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume dalla qualità di costoro (entrambi soci della debitrice principale, nonché l’uno presidente del CdA e l’altro liquidatore), mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa.
La vendita di uno degli immobili gravati dal vincolo, conclusa dai costituenti con il loro genero, è assolutamente simulata considerato che nessuna prova è stata offerta in merito all’avvenuto pagamento del prezzo concordato, considerati il vincolo di affinità fra le parti e la circostanza che il genero è rimasto residente presso la casa coniugale, nonostante si sia separato dalla moglie (figlia dei costituenti).