ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 22 maggio alle ore 15:00 sulla piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Relazione Revisori contabili
3. Deliberazioni sul Rendiconto economico
4. Nomina Collegio dei Revisori contabili – risultato votazione svolta tramite piattaforma ELIGO dalla giornata del 21 maggio dalle ore 15:00 fino al 22 maggio alla  medesima ora;
5. Varie ed eventuali

Il rendiconto economico, unitamente alla Relazione di immissione e alla Relazione del Collegio dei Revisori contabili sono pubblicati nell'area riservata 'Interna Corporis'.
22-04-2024

CHIUSURA SEGRETERIA

Si informano i soci che venerdì 26 aprile 2024 la segreteria rimarrà chiusa.

Per ogni necessità inviare mail all’indirizzo di posta elettronica: info@il-trust-in-italia.it


La segreteria

 

22-04-2024Corte d’Appello L’Aquila – 21 marzo 2024
Chi, agendo con domanda revocatoria dell’atto di trasferimento di beni immobili insiti in accordi di separazione, ha contestualmente chiesto di pronunciare ogni conseguente statuizione utile a tutelare i propri diritti creditori sui beni immobili oggetto del giudizio, può ottenere la revocatoria del vincolo di destinazione impresso in sede dei medesimi accordi di separazione.
Il beneficiario di un vincolo di destinazione può avere interesse ad intervenire in un procedimento ove si svolga un’azione revocatoria che gli arrechi un eventuale pregiudizio, ma la sua posizione non proprietaria non impone il litisconsorzio necessario.
L’eventus damni che giustifica lo svolgimento dell’azione revocatoria avverso un atto di costituzione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-cod. civ. è rappresentato dall’incertezza o in ogni caso dalla preclusione ad un immeditato soddisfacimento del credito, provocato dall’imposizione del vincolo stesso.
 
 
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22-04-2024Corte d’Appello Firenze – 08 febbraio 2024
L’atto istitutivo di un trust a titolo gratuito da parte di un fideiussore, nel quale vengono fatti confluire beni immobili di proprietà del medesimo, costituisce un atto traslativo pregiudizievole delle ragioni dei creditori del cedente e dunque revocabile ai sensi dell’art 2901 cod. civ., in quanto tale atto rappresenta una segregazione del patrimonio del debitore volta a creare un vincolo sui cespiti che impedisce ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinando dunque una lesione della garanzia patrimoniale generica. Ai fini della configurazione dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente che determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio, che renda maggiormente incerto o difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito. Quanto alla scientia damni, l’atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un trust a titolo gratuito rende sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. la consapevolezza del debitore di arrecare un danno ai propri creditori.
 
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22-04-2024Tribunale Como – 16 febbraio 2024
È inefficace nei confronti della curatela del fallimento l’atto di cessione del ramo d’azienda stipulato dalla società in liquidazione a favore del trustee di un trust poiché tale cessione non solo determina una modificazione qualitativa del patrimonio della società, comportando una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dei creditori giacché il ramo d’azienda è stato ceduto, a fronte di un corrispettivo in denaro, ad un trust con scopi di tutela della famiglia, ma compromette altresì la stessa consistenza patrimoniale del debitore che, di fatto, si è spogliato di tutti i suoi beni.
Deve escludersi che i beneficiari del trust siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di cessione del ramo d’azienda al trustee del trust quando non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust: il mero interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari.
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22-04-2024Tribunale Milano – 06 febbraio 2024
Non può ritenersi responsabile di un danno economico a carico deibeneficiari finali di un trust per non aver diligentemente ed esattamente adempiuto le proprie prestazioni professionali il Notaio che ha provveduto alla registrazione dell’assegnazione di un compendio immobiliare agli stessi beneficiari poiché le iscrizioni e le trascrizioni che hanno privato di valore economico il compendio assegnato non erano state effettuate nei confronti del trustee che aveva provveduto all’assegnazione trascritta dal Notaio stesso. In particolare, poiché nel nostro sistema trascrizioni e iscrizioni sono eseguite sulla base del cd. criterio nominale e gli atti di dotazione sopra menzionati erano stati trascritti “in favore” del trustee e “contro” il conferente, devono ritenersi corrette le verifiche effettuate dal Notaio il quale ha dimostrato che le trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli allegate dagli attori erano state effettuate nei confronti del solo conferente, alcune anche nei confronti del primo trustee ma nessuna di esse nei confronti del nuovo trustee, che ha disposto l’assegnazione de qua e che, quindi, costituisce l’unico soggetto legittimato passivo alle iscrizioni pregiudizievoli in quanto soggetto titolare dei beni nei confronti dei terzi.
La responsabilità del Notaio nei confronti dei beneficiari finali di un trust deve essere esclusa anche rispetto all’ulteriore danno rappresentato dall’impossibilità di richiedere un finanziamento bancario in quanto la negazione della richiesta è stata resa nei confronti della società riconducibile agli attori e tramite la quale essi hanno fatto domanda all’istituto bancario e non nei confronti degli attori stessi.
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22-04-2024Tribunale Siracusa - 6 febbraio 2024
Perché il trust sia considerato fittizio si deve fornire l’effettiva prova che il disponente si sia riservato eccessivi poteri di ingerenza nell’operato del trustee o il trustee segua le direttive del disponente rinunciando ad esercitare i propri poteri. Per stabilire se l’atto istitutivo di trust contro cui sia proposta azione revocatoria sia anteriore rispetto al credito, il momento dispositivo si perfeziona con l’intestazione al trustee dei beni conferiti in trust. Il guardiano nominato con l’esclusivo compito di garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse cui è finalizzata l’istituzione del trust e di sorvegliare la correttezza del trustee nei compiti a lui affidati non è litisconsorte necessario rispetto all’azione revocatoria promossa contro l’atto istitutivo del trust.
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18-04-2024Corte d’Appello Napoli – 20 marzo 2024
Qualora sia stato soddisfatto l’onere di allegazione dei fatti, è infondato l’appello con cui si fa valere l’erronea identificazione dell’atto pubblico impugnato da parte dell’attore in primo grado (fondo patrimoniale invece di atto di destinazione ex art. 2645- ter cod. civ.), poiché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice.
Benché non determini il trasferimento della proprietà dei beni né la costituzione di diritti reali su di essi in senso proprio, ove ricorrano i presupposti previsti di cui all’art. 2901 cod. civ., è soggetto all’azione revocatoria ordinaria anche l’atto di destinazione di cui all’art. 2645 – ter cod. civ., poiché atto idoneo a compromettere la consistenza patrimoniale del debitore.
L’azione revocatoria può essere efficacemente proposta non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore, qualora sia volta a dichiarare l’inefficacia di un atto di destinazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ., posteriore alla garanzia, poiché l’elemento scientia damni può essere integrato anche dalla semplice consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.
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18-04-2024Corte d’Appello Lecce – 19 marzo 2024

L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta nei confronti dell’atto istitutivo di trust, pur se distinto dall’atto trasferimento dei beni al trustee, poiché tali atti sono fattualmente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.

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18-04-2024Tribunale Palermo - 12 marzo 2024
A fronte della contestazione stragiudiziale di un atto di trust, chi ha interesse alla trascrizione della scrittura privata ben può proporre istanza di verificazione.
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18-04-2024Tribunale Roma - 27 marzo 2024
È legittima l’ordinanza adottata in costanza di sospensione con cui il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità della procedura per carenza delle condizioni dell’azione esecutiva dopo aver accertato, anche d’ufficio, che il pignoramento di un bene conferito in trust e regolarmente trascritto è stato eseguito nei confronti del trust in persona del trustee anziché del trustee in proprio e, dunque, nei confronti di un soggetto inesistente.
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15-04-2024Agenzia delle Entrate - 11 aprile 2024

Risposta ad interpello n. 90. Imposta di successione in caso di trust testamentario

10-04-2024

Corte d’Appello Roma – 09 febbraio 2024

Anche solo una modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile l’esazione coattiva del credito, legittima la proposizione dell’azione revocatoria: a fronte del conferimento in trust di una pluralità immobili grava sul debitore l’onere di dimostrare di essere ancora proprietario di immobili di valore tale da garantire con ampiezza il credito della banca attrice.

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10-04-2024

Tribunale Latina – 12 febbraio 2024

L’azione tendente a ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita sottoscritto da un trustee va proposta unicamente verso quest’ultimo, difettando i disponenti di legittimazione passiva.
È legittimo il recesso operato dai promittenti venditori che non abbiano proceduto alla cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile oggetto di compravendita nel termine concordato dovendosi ritenere prevalente l’inadempimento del promissario acquirente che non abbia rispettato il calendario dei pagamenti stabiliti.
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10-04-2024

Tribunale Patti – 28 febbraio 2024

L’atto di conferimento di beni immobili in trust da parte di una persona fisica in favore del nipote beneficiario deve considerarsi a titolo gratuito se posto in essere in virtù della spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di vantaggio patrimoniale; proposta azione revocatoria ordinaria, è conseguentemente esclusa ogni rilevanza del requisito della scientia fraudis in capo al beneficiario.
L’atto di conferimento di beni immobili in un fondo patrimoniale da parte dei coniugi deve considerarsi a titolo gratuito; proposta azione revocatoria ordinaria, è conseguentemente esclusa ogni rilevanza del requisito della scientia fraudis in capo ai singoli componenti del nucleo familiare diversi dai coniugi.
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10-04-2024Tribunale Amministrativo Regionale Lazio n.6839 - 9 aprile 2024

La disciplina antiriciclaggio è volta ad evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità. Nella prospettiva europea, dunque, occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio. In quest’ottica il mandato fiduciario, alla luce dell’art. 31, par. 1 e par. 10 della Direttiva UE n. 2015/849, dell’art. 21, comma 3 e dell’art. 22, comma 5-bis del D.Lgs. n. 231/2007, è da considerare come istituto giuridico affine al trust, in considerazione del fatto che anche in esso si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato a un soggetto diverso dal proprietario e che il titolare effettivo rimane il fiduciante, determinando un effetto di mascheramento che il legislatore europeo intende contrastare.

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