Antiriciclaggio – udienza TAR 27 marzo 2024
Si è tenuta lo scorso 27 marzo l’udienza di discussione del ricorso di Assofiduciaria relativo alla contestazione riguardante l’obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust.
Il Giudice ha annunciato che la decisione sarà pubblicata in tempi brevi.
L’actio pauliana, in quanto inidonea a produrre un giudicato sull’esistenza del credito, può essere proposta anche da un creditore titolare di un diritto di credito ancora futuro o incerto, ragion per cui la revocatoria deve essere rigettata solo se manifestatamente infondata, temeraria o se sussistono fatti impeditivi o estintivi del credito dedotto dall’attore.
Con riferimento al requisito dell’eventus damni in relazione al presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, è sufficiente che l’attore dimostri che il debitore era a conoscenza che l’atto dispositivo poteva recare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Chi si affermi proprietario dell’immobile intestato a un trust non può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di condanna pecuniaria, in forza della quale il creditore ha proceduto al pignoramento dell’immobile, ma deve promuovere opposizione all’esecuzione o agire per la dichiarazione di nullità del trust con conseguente dichiarazione del suo perdurante diritto di proprietà.
L’intermediario finanziario è esonerato dal risarcire il danno patrimoniale subito dall’investitore che, dopo aver conferito in trust le azioni acquistate con la sua intermediazione, le abbia ricomprate in un momento in cui il loro prezzo era divenuto pressoché nullo, poiché tale operazione costituisce una scelta gravemente imprudente dell’investitore priva di collegamento causale con l’operato professionale dell’intermediario.
Concorrono con il fallito nel reato di bancarotta fraudolenta le società fiduciarie che, con coscienza e volontà, hanno permesso all’imprenditore dissestato di frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa. Tale cooperazione illecita ben può configurarsi qualora tali società fiduciarie, costituite con la sola funzione di offrire uno schermo ai soci di fronte ai terzi, trasferiscano tutte le partecipazioni possedute della società fallita ad una nuova società la cui proprietà sia indirettamente riconducibile ai discendenti dei soci ed il cui controllo sia affidato a società estere il cui capitale risulti detenuto da tre trust i cui beneficiari sono gli stessi discendenti dei soci.
Titolarità effettiva e trasparenza giuridica – Disposizioni.
Antiriciclaggio, la Svizzera pronta a rinunciare al segreto su società e trust. Ma il registro non sarà accessibile al pubblico