14-06-2024Tribunale Latina – 16 maggio 2024

Il trust autodichiarato e autodestinato istituito dall’amministratore di fatto di una società, poi fallita, può essere dichiarato inefficace, previo accertamento dei requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ.. Per contro non può, su richiesta del creditore procedente in revocatoria, essere dichiarato nullo nè per violazione dell’art. 2740 cod. civ., nè per illiceità dei motivi, nè, infine, per assenza di trasferimento di beni ad un terzo.

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14-06-2024Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6845 – 9 aprile 2024
Tutti gli istituti che sono in grado di occultare la titolarità effettiva di beni, comprese dunque le società fiduciarie, sono soggetti all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, in quanto 'istituti giuridici affini ai trust' ex D.M. 11 marzo 2022, n. 55 idonei ad integrare quella situazione di opacità che la normativa europea sull’antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo mira ad integrare. La locuzione 'istituti giuridici affini ai trust' riportata nei decreti ministeriali e nella normativa unionale non può considerarsi indeterminata e violativa dei principi di tassatività e determinatezza cui sono soggette le norme impositive e ciò in quanto stante la moltitudine nei vari ordinamenti nazionali di congegni ed istituti giuridici diversi finalizzati a conseguire le finalità proprie del trust, il legislatore europeo al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’unione, ha inteso, in luogo di un’elaborazione di categorie rigide, dare rilievo all’assetto o alla funzione degli istituti che perseguano effetti concreti assimilabili a quelli del trust.
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14-06-2024

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6838 – 9 aprile 2024 

Nel Regolamento attuativo della direttiva unionale la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva di un trust al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, non rivela alcun dato da cui possa risultare un rapporto di adozione, né svela informazioni che possano consentire di risalire alla identità di un minore o dei suoi genitori. La mancanza di controlli sui singoli accessi ai dati al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini da parte dei 'soggetti obbligati' non viola alcuna normativa primaria o comunitaria. La limitazione della deroga all’accesso al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini ai soli soggetti legittimati non è in contrasto con l’art. 31, par. 7, della Direttiva 2015/849 che non pone vincoli agli Stati membri in proposito. L’art. 7 del Regolamento di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, che ha previsto che in presenza di “circostanze eccezionali” l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere escluso, senza però definire quali siano tali circostanze eccezionali, non è in contrasto con la direttiva 2015/849, la quale già individua un elenco di fattispecie specifiche. 

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14-06-2024Corte Suprema di Cassazione, V sez. penale n. 19973 – 20 maggio 2024
(In One legale) La liceità della istituzione di un trust liquidatorio, nel giudizio sul fallimento di una società e sulla responsabilità dei suoi legali rappresentanti per il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 L. fall., dev’essere valutata esaminando la causa concreta dell’operazione e la meritevolezza degli interessi perseguiti con riferimento ai limiti posti dalla legge fallimentare. Ai fini della consumazione del reato può ben essere considerato l’esito illecito, complessivamente raggiunto, di sottrazione alla società fallita di un ramo d’azienda a valori incongrui.

 

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14-06-2024Tribunale Amministrativo Regionale Lazio– 8 maggio 2024 

È disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti, che dichiarano il congelamento di un’imbarcazione, di proprietà di una società estera, il cui capitale sociale sia conferito in un trust discrezionale irrevocabile, il cui beneficiario sia inserito nell’elenco, di cui all’art. 2 Reg. UE 269/2014, dei soggetti colpiti da misure restrittive per azioni che compromettano la sovranità dell’Ucraina. La questione posta dal Tribunale concerne la classificazione dei beni conferiti nel trust come appartenenti o controllati dal beneficiario, anche in presenza di una clausola, che vieta qualsiasi fruizione e disposizione di beni finché il beneficiario sia inserito nell’Allegato I del citato Regolamento.

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03-06-2024Corte Suprema di Cassazione, sez. tributaria n. 7442 – 20 marzo 2024
(in De Jure) L'accreditamento per liberalità di una somma in un conto corrente costituisce, ai fini fiscali, un'ipotesi di donazione indiretta al titolare del conto, soggetta non all'obbligo di registrazione, ma alla facoltà di autodichiarazione del beneficiario ex art. 56-bis TUSD.
 
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03-06-2024Corte di Appello Messina – 12 aprile 2024 
Qualora il cedente di un credito risulti vittorioso nell’azione revocatoria proposta contro il debitore, il cessionario diviene titolare del diritto di agire esecutivamente sul bene la cui alienazione è stata revocata e di subentrare nel pignoramento eseguito dal cedente.
L’azione revocatoria ordinaria non deve essere sospesa quando la fondatezza del credito da tutelare sia contestato in altro giudizio, in quanto non è possibile ravvisare un potenziale di conflitto tra giudicati.
 
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03-06-2024Tribunale Messina – 11 aprile 2024 
È correttamente esperita l’azione revocatoria avverso l’atto dispositivo – conferimento in trust di tutto il patrimonio immobiliare – che sia stato posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento della società, conseguente al dissesto che il creditore aveva contribuito a determinare e di cui è stato successivamente ritenuto responsabile. La dismissione di tutto il suo patrimonio non può che interpretarsi quale atto funzionale a sottrarre i beni ai creditori.
 
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03-06-2024

 Tribunale Benevento – 15 maggio 2024 

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, utilmente esperibile anche avverso il solo atto istitutivo di un trust, è irrilevante che i beni conferiti fossero precedentemente vincolati in un fondo patrimoniale se il debitore non prova la estraneità delle obbligazioni contratte rispetto ai 'bisogni della famiglia'.
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03-06-2024Consiglio di Stato, ordinanza n. 01850 – 17 maggio 2024 

Qualora le questioni prospettate dalle parti in un ricorso cautelare esigano il tipico approfondimento della fase di merito - nella specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale - e se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulti prevalente quello del soggetto privato – onerato dal complesso di adempimenti per la comunicazione del titolare effettivo e la rilevazione dei relativi dati, attività che all’esito della fase di merito potrebbero risultare non legittimamente imposte – rispetto a quello dell’Amministrazione, e non essendovi elementi per ritenere né serio né concreto il rischio dell’accertamento di una infrazione a suo carico per mancato recepimento della Direttiva UE n. 2015/849, come modificata dalla Direttive UE n. 2018/843, l’istanza cautelare proposta dal soggetto privato è meritevole di accoglimento.

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03-06-2024Corte Suprema di Cassazione, III sez. penale n. 18197 – 9 maggio 2024 
Con riguardo al conferimento di beni in un trust, il reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura di reato di pericolo, nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria. Sicché ai fini della consumazione del reato ben può farsi riferimento, in una logica di evidente anticipazione della soglia del disvalore penale, al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco.
 
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03-06-2024Corte d'Appello Roma - 8 maggio 2024
Sebbene il vincolo di destinazione non traslativo ex art. 2645 ter cod. civ., costituito per un periodo di cinque anni, risulti ormai divenuto inefficace per l’avvenuto decorso del termine naturale, va, tuttavia, ravvisato l’interesse ad agire della parte che lo ha costituito al fine di impedire il passaggio in giudicato di quanto accertato dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.
In ipotesi di vincoli di destinazione non traslativi ex art. 2645 ter cod. civ. costituiti successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio alle ragioni del creditore può consistere anche in una semplice conoscibilità e la prova della conoscenza del predetto pregiudizio da parte dei beneficiari del vincolo, nel caso di specie, non assume alcun rilievo essendo richiesta solo in ipotesi di atti di disposizione a titolo oneroso.
 
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03-06-2024Tribunale Modena - 22 aprile 2024

Il proprietario che conferisca in trust un appartamento rimane solidamente obbligato con il trustee al pagamento degli oneri condominiali maturati qualora non dimostri di aver già trasmesso all’amministratore di condominio copia autentica dell’atto istitutivo. Infatti, considerato il tenore letterale della norma di cui all’art. 63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., la mera conoscenza da parte dell’amministratore dell’istituzione del trust, in qualsiasi altro modo essa sia avvenuta, non risulta sufficiente a far venir meno la solidarietà del debito.

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03-06-2024Corte d'Appello Ancona - 26 aprile 2024

Il trust, seppure istituito per finalità meritevoli di tutela, costituisce un negozio a titolo gratuito, che può essere revocato ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. ove determini un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

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03-06-2024Tribunale Potenza ex Melfi - 29 aprile 2024
Quando i debitori non provano la sufficienza del loro patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, deve essere accolta l’azione revocatoria avverso l’atto con il quale i debitori, dopo essere risultati soccombenti nel primo grado di un giudizio risarcitorio promosso dal creditore, in pendenza del giudizio di appello hanno istituito un trust familiare, indicando come beneficiari i loro figli (maggiorenni) e conferendo nello stesso diversi beni immobili.
Il debitore che istituisce un trust familiare apporta una variazione qualitativa in peius al proprio patrimonio; l’istituzione di un trust familiare in pendenza dell’appello di un giudizio risarcitorio è univocamente indicativa della volontà del debitore di rendere impossibile, o comunque più gravosa per il creditore, l’aggressione dei beni segregati, onde sussiste la scientia damni.
L’istituzione di un trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Trattandosi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
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