CHIUSURA ESTIVA
La segreteria dell'Associazione rimarrà chiusa dall'8 al 21 agosto compresi, per ogni richiesta o informazione, si prega di inviare una mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it
(In One Legale) Il guardiano che, sottoscritta una polizza assicurativa, alla scadenza trasferisca il capitale sul rapporto bancario del trust, beneficiario della polizza e avente quale trustee due società di diritto straniero, è obbligato a dichiarare le somme rivenienti dalla polizza nel quadro RW, in quanto è persona che, all’estero, ha avuto la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie.
(In One Legale) I trust controllanti delle holding, le quali a loro volta controllano società intermedie, e caratterizzati dalla coincidenza soggettiva tra disponenti e beneficiari sono da considerarsi fittiziamente interposti, in quanto i disponenti-beneficiari sono in grado di condizionare i trustee nell’assunzione di significative decisioni e il guardiano, titolare di notevoli poteri, è una longa manus degli stessi disponenti-beneficiari. I dividendi distribuiti tanto dalle holding quanto dalle società intermedie devono essere imputati ai disponenti-beneficiari.
Il conferimento di immobili in un trust con beneficiari i figli dei disponenti è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto non concreta alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, risolvendosi in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale.
L’atto di attribuzione di un sottofondo al beneficiario che ha originariamente conferito i beni per l’istituzione del sottofondo stesso è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto la coincidenza tra disponente e beneficiario esclude la ricorrenza di un trasferimento effettivo di ricchezza.