CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
In occasione del nostro Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna il 3 e 4 novembre 2023 presso il Centro Congressi Royal Carlton, sono stati previsti tre livelli di sponsorizzazione - Platino, Oro e Argento - come meglio descritti della offerta acclusa.
Le adesioni devono essere inviate per mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it inderogabilmente entro il 30 giugno 2023.
La società italiana, controllata da società le quali sono emanazione della famiglia del disponente, non può opporre alla società straniera controllata dal trustee, la quale ha concesso alla società italiana stessa un immobile in locazione, la nullità di tale locazione, deducendo di non aver mai goduto dell’immobile, che l’importo dei canoni fosse fuori mercato e che il loro pagamento era un mezzo per trasferire fondi al trust, in quanto il mancato godimento dell’immobile attiene al momento genetico dell’accordo, né ha rilevanza l’importo dei canoni, per non essere il giudice autorizzato a verificare la convenienza di un affare, né è stata fornita la prova dell’intesa simulatoria.
La domanda proposta dalla cittadina italiana – beneficiaria con la sorella in quote uguali di un trust istituito dal defunto padre – per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione dei beni conferiti in trust, non può essere esaminata, in quanto il trust è stato superato da un accordo divisionale anteriore al termine finale di durata del trust concluso tra l’attrice, la sorella e il trustee e in relazione al quale difetta la giurisdizione italiana, per contenere detto accordo una clausola compromissoria per arbitrato svizzero.
Risposta ad interpello n. 309. Trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex–trust americano. Art. 44, comma 1, lett. g–sexies)Tuir
La moglie separata e creditrice del disponente non può pignorare ex art. 543 cod. proc. civ. le somme che il disponente ha conferito in trust, adducendo che esse costituiscano un debito del trustee nei confronti del disponente, in quanto i bilanci del trust appostano tali somme sotto la voce “capitale” e pure considerato che tra i beneficiari finali del trust non vi è il disponente.
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite ordinanza n. 9782 – 12 aprile 2023
Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio fra le cui condizioni vi sia il conferimento – già effettuato in sede di separazione – della casa familiare in un trust i cui beneficiari sono i due figli degli ex coniugi, con attribuzione all’ex moglie del diritto di abitazione sull’immobile fino al compimento della maggiore età da parte di uno dei figli e l’impegno da parte dell’ex marito di conferire in trust ogni risorsa necessaria a sostenere le spese di gestione e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’immobile fino alla sua devoluzione ai beneficiari finali.
Il conferimento di denaro in trust è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante una stabile attribuzione patrimoniale. L’applicazione dell’imposizione indiretta deve essere differita all’attribuzione finale dei beni al beneficiario, allorquando si verificherà un effettivo accrescimento patrimoniale di costui.
Il Sole 24 Ore - venerdì 3 marzo 2023