CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

 

 

In occasione del nostro Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna il 3 e 4 novembre 2023 presso il Centro Congressi Royal Carlton, sono stati previsti tre livelli di sponsorizzazione - Platino, Oro e Argento - come meglio descritti della offerta acclusa.

 

Le adesioni devono essere inviate per mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it inderogabilmente entro il 30 giugno 2023.

Offerta contratti di sponsorizzazione »»»

24-05-2023Tribunale Roma – 16 maggio 2023

La società italiana, controllata da società le quali sono emanazione della famiglia del disponente, non può opporre alla società straniera controllata dal trustee, la quale ha concesso alla società italiana stessa un immobile in locazione, la nullità di tale locazione, deducendo di non aver mai goduto dell’immobile, che l’importo dei canoni fosse fuori mercato e che il loro pagamento era un mezzo per trasferire fondi al trust, in quanto il mancato godimento dell’immobile attiene al momento genetico dell’accordo, né ha rilevanza l’importo dei canoni, per non essere il giudice autorizzato a verificare la convenienza di un affare, né è stata fornita la prova dell’intesa simulatoria.

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24-05-2023Tribunale Venezia, sezione impresa ordinanza – 15 maggio 2023 
La società, assuntrice del concordato fallimentare di una s.p.a., la quale intenda domandare il sequestro conservativo dei beni che la presidentessa del CdA della s.p.a., convenuta in giudizio dal fallimento per mala gestio, ha conferito in un trust, dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ. con sentenza passato in giudicato, deve proporre istanza di sequestro non solo avverso la disponente ma anche nei confronti del trustee, essendo quest’ultimo rimasto proprietario dei beni pur a fronte del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, che non ha determinato il ritorno dei beni nel patrimonio della disponente ma solo l’inefficacia relativa del conferimento in trust.
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24-05-2023Corte giustizia tributaria secondo grado Lombardia – 7 marzo 2023 
La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi dalla clausola dell’atto istitutivo che impone al trustee di non interferire negli affari delle società le cui partecipazioni siano incluse nel fondo in trust, salvo che venga a conoscenza di illeciti da parte dell’amministratore, in quanto queste limitazioni non comportano automaticamente che le partecipazioni restino sotto il controllo del disponente, anche considerato che questi non è tra gli amministratori di dette società.
La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi dalla clausola dell’atto istitutivo che prevede il power of resettlement del trustee, esercitabile con il consenso del guardiano, in quanto né il trustee né il guardiano devono chiedere il benestare del disponente ai fini dell’esercizio di questo potere e non si dà documentazione comprovante ordini o direttive provenienti dal disponente.
La fittizietà fiscale di un trust non può desumersi né dalla qualifica di beneficiario in capo al disponente, né dal fatto che nel corso della durata del trust siano mutati i beneficiari, né dalla previsione di un guardiano individuato in una persona diversa dal disponente, né, infine, dagli spostamenti di sede del trust (da Jersey alla Nuova Zelanda e poi in Italia).
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17-05-2023Tribunale Lodi – 10 maggio 2023
L’amministratore di sostegno del disponente, che ha sottoscritto in qualità di trustee il trust istituito a favore del medesimo disponente, è legittimato passivo nell’azione di regresso spiegata dal notaio che ha rogato l’atto istitutivo per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali applicate al conferimento in trust.
In capo al notaio e all’avvocato che nel 2014 abbiano optato per l’applicazione dell’imposizione in misura fissa al conferimento dei beni, evidenziando ai clienti – il disponente e il trustee – il rischio di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e prevedendo a questo proposito la costituzione di un fondo spese, non può ravvisarsi alcuna responsabilità, in quanto effettivamente la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie all’epoca era orientata nel senso dell’imposta in misura fissa.
Il notaio e l’avvocato i quali conoscano la condizione di invalidità del disponente hanno il dovere di segnalare la possibilità di avvalersi della franchigia prevista dal D.L. n. 262/2006 in favore dei beneficiari portatori di handicap grave ex l. n. 104/1992, anche consigliando di acquisire la certificazione completa prevista da questa stessa legge, altrimenti incorrono in responsabilità professionale.
È professionalmente responsabile l’avvocato che informi il trustee della soccombenza nel giudizio di secondo grado relativo all’imposizione sul conferimento in trust solo in prossimità della scadenza dei termini per ricorrere per cassazione e a ridosso del pignoramento subito dal notaio che ha rogato l’atto istitutivo (l’avvocato è figlio del notaio), ma ai fini della determinazione del danno deve tenersi conto del rifiuto, contrario a buona fede, del trustee di pagare le imposte necessitate dall’esecutività della sentenza di secondo grado.
 
 
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10-05-2023Corte d’Appello Milano – 4 maggio 2023 

La domanda proposta dalla cittadina italiana – beneficiaria con la sorella in quote uguali di un trust istituito dal defunto padre – per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione dei beni conferiti in trust, non può essere esaminata, in quanto il trust è stato superato da un accordo divisionale anteriore al termine finale di durata del trust concluso tra l’attrice, la sorella e il trustee e in relazione al quale difetta la giurisdizione italiana, per contenere detto accordo una clausola compromissoria per arbitrato svizzero.

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05-05-2023Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – 11 aprile 2023 
Il fondo di un trust il cui disponente non ha mantenuto né poteri di gestione sul fondo medesimo né il diritto di ottenerne i beni, essendo stato egli irrevocabilmente escluso dal novero dei beneficiari, potrebbe essere considerato comunque appartenente al disponente, in quanto il conferimento in trust realizza un cambio provvisorio di intestatario formale del bene e non un vero e proprio passaggio di proprietà in senso sostanziale, difettando il trustee di un potere di disposizione pieno e incondizionato, d’altronde, il disponente è obiettivamente in grado di esercitare un’influenza sostanziale sui beni in trust, vuoi perché è in grado di riacquisirne anche la proprietà formale (per cessazione anticipata del trust ovvero per rifiuto da parte dei beneficiari di accettare il trasferimento dei beni), vuoi perché, istituendo il trust e affidandone la gestione a soggetti di sua fiducia, da lui scelti, il disponente è in grado preventivamente di orientarne l’utilizzo (il collegio giudicante rimette la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Il disponente potrebbe trovarsi in una condizione di controllo rispetto ai beni conferiti in trust per il solo fatto di avere individuato il trustee, il guardiano e i beneficiari e determinato il programma negoziale (il collegio giudicante rimette la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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05-05-2023Tribunale Siena – 28 aprile 2023 
Il conferimento di immobili in trust non può essere trascritto a favore del trust, richiedendo il quadro ‘C’ della nota di trascrizione l’indicazione precisa e completa dei soggetti tra i quali si sono costituiti i rapporti giuridici creati dal trust e dovendo il trust restare distinto da tali soggetti; né la trascrizione può essere eseguita a favore della persona giuridica che riveste l’ufficio di trustee, se non se ne indica il legale rappresentante.
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03-05-2023Agenzia delle Entrate - 28 aprile 2023

Risposta ad interpello n. 309. Trattamento fiscale delle attribuzioni a beneficiario residente in Italia da parte di un complex–trust americano. Art. 44, comma 1, lett. g–sexies)Tuir

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03-05-2023Tribunale Padova, ordinanza – 28 marzo 2023 

La moglie separata e creditrice del disponente non può pignorare ex art. 543 cod. proc. civ. le somme che il disponente ha conferito in trust, adducendo che esse costituiscano un debito del trustee nei confronti del disponente, in quanto i bilanci del trust appostano tali somme sotto la voce “capitale” e pure considerato che tra i beneficiari finali del trust non vi è il disponente. 

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03-05-2023Corte Giustizia tributaria secondo grado, Piemonte – 27 marzo 2023
L’istituzione di un trust autodichiarato è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto è un atto fiscalmente neutro, che non dà luogo a un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. L’imposizione proporzionale sarà dovuta al momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.
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03-05-2023

Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite ordinanza n. 9782 – 12 aprile 2023

(in One Legale) Sulla nullità del contratto di conto corrente intestato al trust e aperto dal trustee – una società di diritto neozelandese – presso una banca svizzera, mediante stipula effettuata in Italia dalla disponente alla presenza dei funzionari della banca svizzera e spedizione per posta in Svizzera, sussiste la giurisdizione italiana, in quanto tale conto corrente deve ritenersi strettamente collegato al conto corrente intestato alla disponente (creato contestualmente al primo e soggetto alla giurisdizione italiana per essere la disponente consumatore domiciliato in Italia), essendo stato originato da un trasferimento di fondi proveniente da quest’ultimo conto corrente.
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03-05-2023Tribunale Modena – 26 aprile 2023 
Il fallimento di una s.a.s., esteso al socio accomandatario, non può riproporre le domande di nullità, simulazione o inefficacia del trust istituito dal socio accomandatario stesso (che ha vincolato nel fondo in trust un suo immobile alla soddisfazione dei creditori sociali), rigettate con sentenza passata in giudicato, adducendo il fatto sopravvenuto rappresentato dalla circostanza che non si è dato inizio alla fase liquidatoria prevista nell’atto istitutivo, in quanto le vicende attuative del trust non influiscono sulla sua attuale validità, non essendo stato l’attuale trustee partecipe all’atto istitutivo.
Il suddetto fallimento non può, adducendo di rappresentare tutte le posizioni beneficiarie, ottenere la cessazione anticipata di siffatto trust e la consegna del fondo ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3 della legge di Jersey, in quanto i beneficiari non insinuati al passivo fallimentare sono portatori di un interesse in conflitto con il fallimento.
La sopravvenienza del fallimento del disponente non importa il diritto del curatore di apprendere il bene immobile in trust per procedere alla liquidazione endofallimentare, in quanto il sistema di pubblicità legale assegna priorità all’atto di conferimento del bene in trust, anteriormente trascritto rispetto al fallimento.
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03-05-2023Tribunale Pisa -18 aprile 2023

Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civile del matrimonio fra le cui condizioni vi sia il conferimento – già effettuato in sede di separazione – della casa familiare in un trust i cui beneficiari sono i due figli degli ex coniugi, con attribuzione all’ex moglie del diritto di abitazione sull’immobile fino al compimento della maggiore età da parte di uno dei figli e l’impegno da parte dell’ex marito di conferire in trust ogni risorsa necessaria a sostenere le spese di gestione e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell’immobile fino alla sua devoluzione ai beneficiari finali.

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26-04-2023Corte Giustizia Tributaria primo grado Roma – 17 aprile 2023

Il conferimento di denaro in trust è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante una stabile attribuzione patrimoniale. L’applicazione dell’imposizione indiretta deve essere differita all’attribuzione finale dei beni al beneficiario, allorquando si verificherà un effettivo accrescimento patrimoniale di costui.

 

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19-04-2023Corte giustizia tributaria secondo grado Basilicata Potenza– 30 gennaio 2023
(In One Legale) Il contribuente il quale conferisca in trust l’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa e successivamente acquisti altro immobile, invocando l’applicazione delle medesime agevolazioni e pertanto dichiarando di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, non ha diritto alle agevolazioni qualora l’esame dell’atto istitutivo lasci emergere che l’attribuzione al trustee costituisce un fatto formale, rimanendo la proprietà sostanziale in capo al contribuente-disponente.
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