IX CONGRESSO NAZIONALE
Bologna, 3-4 novembre 2023
Centro congressi ROYAL HOTEL CARLTON, Via Montebello 8
Due giornate interamente dedicate al trust e alle sue applicazioni apriranno al confronto su aspetti di particolare interesse pratico e professionale.
Intervista al Prof. Maurizio Lupoi
Presidente Il trust in Italia ETS
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L’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di conferimento in trust ma anche nei confronti dell’atto istitutivo in ragione del fatto che tali atti sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (con un unico atto era stato istituito il trust e vi erano stati conferiti i beni).
L’istituzione di un trust autodichiarato sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Pubblicato il Rapporto Annuale 2022 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (trust pag. 70 e ss.)
Il trustee di un trust che abbia ceduto dei terreni al trustee di un altro trustee non gode di legittimazione a promuovere azione negatoria di servitù avente a oggetto una tubazione interrata di acqua pubblica transitante sotto ai medesimi terreni.
La procura conferita dal trustee, nella sua specifica qualità, a rappresentare e difendere in giudizio il trust è valida in quanto raggiunge lo scopo di assicurare la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.
L’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. proposta dal trust avverso il pignoramento di diritti di privativa industriale (brevetti) conferiti dal disponente-debitore deve essere rigettata, in quanto il trasferimento dei brevetti al trust non è mai stato trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è dunque costretto a cedere a fronte della trascrizione del pignoramento.
Qualora il creditore agente in giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust abbia citato in giudizio anche i beneficiari, in relazione ai quali viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva, le spese di lite possono essere compensate tra il creditore e i beneficiari, in quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni date dalle oscillanti soluzioni giurisprudenziali sulla questione della legittimazione passiva e del litisconsorzio necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust.
Qualora un creditore intervenga volontariamente nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust al momento dell’udienza di precisazione delle conclusioni, dunque quando è stata esaurita la fase della deduzione istruttoria ed è maturata la relativa preclusione, la sua domanda deve essere rigettata in quanto non viene assolto l’onere di provare le condizioni dell’azione.
Antiriciclaggio, la Svizzera pronta a rinunciare al segreto su società e trust. Ma il registro non sarà accessibile al pubblico
Il Sole 24 Ore - venerdì 3 marzo 2023