Statuto sociale

Associazione “Il trust in Italia”

STATUTO SOCIALE

 

1. Costituzione

  1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi il “CTS”) è costituita l'Associazione "Il trust in Italia" ETS.
  2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati (che nel prosieguo del presente Statuto saranno denominati “soci”) all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
  3. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

2. Sede

  1. L'Associazione ha la sede legale in Roma, Via Antonio Bertoloni, 55.
  2. L'istituzione di articolazioni territoriali è disciplinata da un regolamento.

 

3. Scopo e Oggetto

  1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, persegue finalità civiche e di utilità sociale nell’ambito della formazione universitaria, post universitaria e professionale, della ricerca scientifica, dell’organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
  2. In particolare l’Associazione ha per oggetto:
    1. lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche per mezzo di convegni e pubblicazioni, delle problematiche inerenti i trust in Italia, l'indagine comparativa, sostanziale e fiscale, sulle legislazioni straniere in materia di trust, la redazione di modelli di atti istitutivi di trust e di singole clausole, la discussione e l'approfondimento di singole applicazioni pratiche anche con i pubblici uffici, l’attività di mediazione, di conciliazione e di arbitrato di controversie in materia di trust;
    2. l'elaborazione di regole di condotta per i trustee dei trust interni;
    3. l’istituzione e la tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all’obbligo dell’aggiornamento permanente;
    4. il collegamento con il Parlamento, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Autorità che nello specifico campo abbia competenza.
  3.  L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, ivi comprese le attività accessorie a quella principale, in quanto integrative della stessa.

 

4. Durata

  1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

 

5. Patrimonio dell'Associazione ed Entrate

  1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote associative e dagli altri contributi versati dagli associati (che nel prosieguo del presente Statuto saranno denominati soci), dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevute e dagli avanzi di gestione.
  2. Si compone di:
    1. un Fondo di Dotazione del valore di Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
    2. un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
  3. Tutti i contribuiti ed elargizioni sono a fondo perduto.
  4. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
    1. versamenti originari e successivi effettuati dai soci;
    2. redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
    3. elargizioni, contributi e liberalità;
    4. avanzi di gestione e eventuali utili conseguiti nell'esercizio della propria attività.
  5. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  6. Il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare alla vita associativa per dodici mesi.
  7. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.
  8. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
  9. L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

 

6. Divieto di distribuzione. Patrimoni destinati a uno specifico affare

  1. All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  3. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme dei cui agli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

 

7. Soci dell'Associazione

  1. Fanno parte dell'Associazione:
    1. i soci ordinari
    2. i soci onorari.
  2.  Possono essere soci ordinari gli Avvocati, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Notai italiani e chiunque altro, italiano o straniero, persona fisica, giuridica, associazione o ente, abbia interessi coincidenti con  gli scopi dell'Associazione.
  3. Sono soci onorari le personalità ritenute di alto prestigio sociale a giudizio del Consiglio direttivo.
  4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci.
  5. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta”. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio direttivo avvalendosi dell’apposito modello informativo.
  6. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di trenta giorni dal ricevimento; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.
  7. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
  8. Un socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione con dichiarazione inviata al Consiglio direttivo.
  9. Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza.
  10. In presenza di gravi inadempienze i soci possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell’esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell’esclusione può adire l’arbitrato previsto dal presente statuto; in tale ipotesi l’efficacia della deliberazione può essere sospesa dall’arbitro.
  11. E' fatto divieto ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.

 

8. Organi dell'Associazione

  1. Gli organi dell'Associazione sono:
    1. l'assemblea dei soci;
    2. il Consiglio direttivo;
    3. i Consiglieri esecutivi e il Comitato esecutivo;
    4. il Vice presidente;
    5. il Presidente dell'Associazione;
    6. il Collegio dei Probiviri;
    7. il Collegio dei Revisori Contabili.

 

9. Retribuzione

  1. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo rimborsa le spese propriamente documentate sostenute dal Presidente,  dal Vice Presidente, dai Consiglieri in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dal Consiglio e, quando previsto, dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

 

10. Comunicazioni

  1. Ogni comunicazione dell'Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell’Associazione; la convocazione dell’assemblea è altresì spedita per posta elettronica all’indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell’iscrizione o successivamente.
  2. Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica la convocazione dell’assemblea gli è spedita per posta semplice.
  3. I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet dell'Associazione, ove sarà copia di ogni comunicazione, mediante parola di accesso che sarà loro comunicata.

 

11. L'assemblea dei soci

  1. L’assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed uguaglianza, utilizzando il metodo collegiale.
  2.  L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  3. L’assemblea altresì:
    1. delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione proposta dal Consiglio direttivo;
    2. nomina e revoca i componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori Contabili e il Presidente dell’Associazione;
    3. approva il bilancio sociale, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
    4. delibera sulle modifiche allo statuto;
    5. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;
    6. delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;
    7. delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall’art. 21)a).

 

12. Funzionamento dell'assemblea dei soci

  1. L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o almeno due decimi dei soci.
  2. La data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno devono essere comunicati ai soci secondo le modalità stabilite dall'art. 10), spedendo le lettere almeno trenta giorni prima della data fissata e inviando i messaggi di posta elettronica almeno venticinque giorni prima.
  3. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; ogni socio ha diritto ad un voto.
  4. Tuttavia:
    1. per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
    2. per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
  5. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
    1. sia consentito al Presidente – anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
  6. Non sono ammesse deleghe da parte dei soci persone fisiche.

 

13. Il Consiglio direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo di dodici membri, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
  2.  Inoltre, il Presidente è membro di diritto del Consiglio direttivo.
  3. I membri sono eletti dall’assemblea come segue:
    1. un membro su proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    2. un membro su proposta del Consiglio Nazionale Forense;
    3. un membro su proposta del Consiglio Nazionale del Notariato;
    4. nove membri fra i soci che hanno fatto conoscere al Presidente il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell’assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell’Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare tre nomi. Risultano eletti i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati, tale che, qualora essi fossero tutti considerati eletti, si supererebbe il numero di nove, prevale il candidato più anziano di età qualora si tratti di non oltre tre candidati; si procede al ballottaggio in caso diverso.
  4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta  ogni sei mesi. La convocazione, con l’indicazione della data, dell’ora e dell’ordine del giorno, è comunicata ai membri sette giorni prima della data fissata nelle forme previste dall’art. 10). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. Alle riunioni partecipano con diritto di voto i Presidenti delle commissioni permanenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
  5. Qualora siano mancate proposte da parte dei Consigli nazionali indicati sopra al comma c) nn. 1, 2, 3 di questo articolo, il numero dei consiglieri, ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti.
  6. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale senza diritto di voto.
  7. Il Consiglio direttivo può deliberare per corrispondenza.
  8. Il Consiglio può svolgersi in audio/video conferenza o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il segretario.
  9. Sono compiti del Consiglio direttivo:
    1. formulare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    2. adottare e modificare i regolamenti in materia di prevenzione, di conciliazione e di arbitrato di controversie in materia di trust e di istituzione e tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all’obbligo della formazione continua;
    3. accogliere o meno le domande di adesione;
    4. predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;
    5. proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
    6. stabilire la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa anche distinguendo fra persone fisiche e altri; nel caso di soci non persone fisiche stabilire in quale misura possano partecipare alla vita associativa per mezzo di persone fisiche da esse indicate;
    7. nominare commissioni permanenti, determinandone l’oggetto e il Presidente;
    8. formulare proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto istitutivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    9. approvare annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea;
    10.  deliberare su qualsiasi materia non riservata all’Assemblea né al Presidente.
  10. Qualora venga a mancare un membro, il Consiglio coopta il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci che proceda all’elezione del Consiglio.

 

14. Il Presidente; il Vice presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea fra i soci che abbiano fatto conoscere al Consiglio direttivo il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell’assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito Internet dell’Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare un nome. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni.
  2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale. Previa deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio medesimo. In casi eccezionali di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando ne ravvisi la necessità.
  4. Il Vice presidente dell’Associazione è il consigliere risultato eletto con il maggior numero di voti. Egli sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito.

 

15. Il Segretario generale

  1. Il Segretario generale è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci iscritti o che sono stati iscritti in albi professionali quali notai o avvocati o dottori commercialisti e esperti contabili.
  2. Il Segretario generale stipula con l’Associazione un contratto che preveda un corrispettivo adeguato e che assicuri la sua costante dedizione allo svolgimento dei suoi compiti pur non configurando  alcun rapporto di lavoro subordinato.
  3. Il Segretario generale:
    1. cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, dirige il personale dipendente e segue la tenuta della contabilità e della amministrazione;
    2. cura il sito Internet e l’aggiornamento di ogni sua sezione;
    3. cura ogni iniziativa congressuale e didattica dell’Associazione e ogni iniziativa patrocinata dall’Associazione;
    4. tiene i rapporti con le sedi locali dell’Associazione;
    5. tiene i rapporti con i mezzi di informazione;
    6. segue l’andamento delle commissioni di studio dell’Associazione;
    7. cura la tenuta del registro delle adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
    8. ove delegato dal Presidente, organizza e cura lo svolgimento degli esami di ammissione al Registro dei Professionisti Accreditati;
    9. esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo.

 

16. I Consiglieri esecutivi; il Comitato esecutivo

  1. Il Consiglio direttivo nomina fra i propri componenti fino a tre Consiglieri esecutivi, a ciascuno dei quali attribuisce specifiche deleghe e competenze anche rispetto al Parlamento e a organi della Pubblica Amministrazione.
  2. Il Comitato esecutivo è composto dai Consiglieri esecutivi ed è convocato e presieduto dal Consigliere esecutivo più anziano. Il Presidente può intervenire con voto deliberativo.
  3. Il Comitato esecutivo:
    1. coordina le attività dei Consiglieri esecutivi;
    2. realizza gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base delle direttive indicate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce in ordine all'attività compiuta;
    3. cura l'esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
    4. cura la redazione del bilancio consuntivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio direttivo e, dopo la sua approvazione, dell'assemblea corredandolo di idonee relazioni illustrative;
    5. esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio direttivo.
  4. Alle sedute del Comitato esecutivo si applicano con gli opportuni adattamenti le norme relative alle sedute del Consiglio direttivo; ad esse partecipa il Segretario generale senza diritto di voto.

 

17. Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sette membri, nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il Collegio dura in carica sei anni.
  2. Il Collegio elegge il proprio Presidente.
  3. Può rivolgersi al Collegio qualsiasi persona, socia o meno, che lamenti comportamenti tenuti da un socio nella vita associativa o nella vita professionale in contrasto con l’oggetto e lo scopo dell’Associazione.
  4. Il Collegio può procedere anche d’ufficio.
  5. Il procedimento dinanzi al Collegio è improntato alla semplicità e all’informalità, fermo il principio del contraddittorio.
  6. Il procedimento si conclude o con la dichiarazione di non doversi procedere o con l’irrogazione di una sanzione: avvertimento, censura, proposta di esclusione, quest’ultima rivolta al Consiglio direttivo.
  7. Gli atti del procedimento sono riservati, il provvedimento che irroghi una sanzione è reso pubblico ai soci.

 

18. Collegio dei Revisori Contabili

  1. Il Collegio dei Revisori Contabili costituisce l’organo di controllo dell’Associazione ed è composto da tre membri nominati dall’assemblea fra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni.
  2. Nei casi in cui l’organo di controllo non è tenuto alla revisione legale, almeno uno dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  3. Nei casi in cui per legge l’Associazione è tenuta alla revisione legale dei conti, il Collegio dei Revisori Contabili è interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  4. Il Collegio elegge il proprio Presidente.
  5. Ai componenti il Collegio dei Revisori Contabili si applica l’art. 2399 c.c.
  6. Il Collegio ispeziona i registri e i documenti contabili dell’Associazione ogni volta che lo ritenga opportuno, anche delegando queste attività ad uno o più dei suoi membri. Il Collegio presenta all’assemblea la propria relazione sul rendiconto consuntivo.
  7. Il Collegio può riunirsi in audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiederla e il segretario verbalizzante.

 

19. Libri e registri dell'Associazione

  1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, il registro degli soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.
  2. I soci hanno diritto di esaminare il registro dei soci e il libro delle adunanze dell’assemblea e di estrarne copie.

 

20. Bilancio

  1. L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve convocare il Consiglio direttivo, al quale compete l'approvazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
  3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione e deve essere pubblicato nel sito Internet dell’Associazione, nella zona riservata ai soci.
  4. I bilanci approvati devono essere depositati nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ciascun anno e devono restare pubblicati nel sito Internet dell’Associazione, nella zona riservata ai soci.
  5. Nei casi di legge l’Associazione deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo la normativa richiamata dal CTS.

 

21. Scioglimento dell'Associazione

  1. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed approvato dall’assemblea, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

 

22. Clausola compromissoria

  1. Le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto dì comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.